Codice etico

 

SSD PONTE SAN NICOLO FC SRL

 

        

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari
  • Art. 2 Principi generali
  • Art. 3 Comunicazione
  • Art. 4 Responsabilità
  • Art. 5 Correttezza
  • Art. 6 Conflitto di interesse
  • Art. 7 Riservatezza

CAPO II - COMPORTAMENTO NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

  • Art. 8 Principi generali
  • Art. 9 Settore giovanile
  • Art. 10 Rapporti con Istituzioni ed Autorità di Governo Sportivo e con i loro rappresentanti
  • Art. 11 Rapporti con gli altri operatori del settore calcistico
  • Art. 12 Lotta al doping

CAPO III - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

  • Art. 13 Principi generali
  • Art. 14 Tutela della concorrenza
  • Art. 15 Rapporti con fornitori
  • Art. 16 Rapporti con Istituzioni, Autorità Pubbliche e Pubblici Funzionari

CAPO IV - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

  • Art. 17

CAPO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

  • Art. 18

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

  • Art. 19

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari
  1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di lealtà, correttezza e diligenza, che qualificano l’adempimento delle prestazioni sportive e lavorative ed il comportamento degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti  nell’attività sportiva e nell’attività lavorativa.
  2. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutti i responsabili di settore dilettantistico, settore giovanile, scuola calcio, allenatori, dirigenti accompagnatori, atleti e tutte le altre persone che operano per la società “ SSD PONTE SAN NICOLÒ Football Club Srl” ( di seguito PONTE FC), Amministratori, Collaboratori e Professionisti, definiti di seguito, con il termine “Destinatari”.
  • Art. 2 Principi generali
  1. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell’attività sportiva, per il buon funzionamento e l’affidabilità della gestione, e per l’immagine della PONTE FC. A tali principi si richiamano le iniziative, i comportamenti e i rapporti, sia interni che esterni.
  2. Il PONTE FC riconosce che le risorse umane costituiscono un elemento di primaria importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della persona qualunque sia la propria origine, nazionalità,  religione, cultura e professionalità .
  • Art. 3 Comunicazione
  1. Il PONTE FC provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del Codice, raccomandandone l’osservanza.
  2. In particolare, il PONTE FC provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:
    • alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
    • all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
    • alla verifica dell’effettiva osservanza;
    • all’aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.
  • Art. 4 Responsabilità
  1. Ciascun Destinatario svolge la propria attività sportiva o le proprie prestazioni professionali, con lealtà, correttezza, diligenza ed efficienza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a disposizione ed assumendo le responsabilità di competenza.

 

  • Art. 5 Correttezza
  1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell’incarico sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, secondo le norme ed i regolamenti vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza e alla lealtà nelle competizioni sportive.
  2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongano nello svolgimento della loro funzione o del loro incarico.
  3. Ciascun Destinatario deve adottare azioni e forme comportamentali tali da promuovere il tipico “fair play sportivo”  che deve rappresentare il simbolo  per eccellenza della PONTE FC.  

 

  • Art. 6 Conflitto di interesse
  1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali del PONTE FC.
  2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli del PONTE FC (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.
  • Art. 7 Riservatezza
  1. I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio societario o inerenti all’attività del PONTE FC, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

 

 

CAPO II - COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITA' SPORTIVA

  • Art. 8 Principi generali
  1. Il PONTE FC nello svolgimento delle attività sportive promuove il “Fair Play” (gioco leale) , ritenendolo essenziale, non solo durante lo svolgimento delle competizioni agonistiche, ma in ogni singola fase della loro gestione. 
  2. Il PONTE FC aderisce ai principi del “Fair Play” comprensivo dei concetti di lealtà, di amicizia, di rispetto per gli altri, di spirito sportivo e comprendente anche la lotta all’imbroglio, il rifiuto delle astuzie al limite delle regola, la lotta al doping ed alla violenza.
  • Art. 9 Scuola calcio, settore giovanile, settore dilettantistico
  1. Il PONTE FC organizza le attività del la scuola calcio, del settore giovanile e di seguito del settore dilettantistico,  in modo tale che:
    • le strutture sportive siano idonee alle esigenze specifiche dell’età
    • gli addetti ai settori (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.), abbiano idonea professionalità, formandoli affinché tengano un comportamento che rappresenti un modello positivo, sia nell’ambito sportivo che educativo, per i bambini e per i giovani;
    • sia posta in essere dagli addetti ai settori la necessaria attenzione al fine di prevenire, qualsiasi forma di discriminazione, di abuso o sfruttamento;
    • l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, sia adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto;
    • l’ambiente favorisca un contesto che premi sia il “Fair Play” che il successo agonistico e promuova la crescita individuale di ogni giocatore evitando che il bambino o il giovane maturino aspettative sproporzionate alle proprie possibilità.
    • La formazione e la preparazione atletica finalizzata dalla scuola calcio e successivamente al settore giovanile, è indirizzata principalmente alla formazione delle squadre del proprio settore dilettantistico.
    • Le squadre che compongono il settore dilettantistico, siano formate principalmente da atleti residenti in Ponte San Nicolò oltre al fatto come sopra richiamato, che siano  provenienti principalmente dal proprio vivaio. 
  • Gli obiettivi e risultati sportivi finalizzati per raggiungimento di certe categorie, derivino da propri meriti, formazione, impegno, forza di volontà e spirito di sacrificio degli  atleti e della società,  escludendo incentivazioni economiche dirette ad atleti “ propri “ ed “ esterni”,  tali da  snaturare il lavoro ed impegno sostenuti da soci, dirigenti, allenatori ed atleti stessi, .

 

  • Art. 10 Rapporti con Istituzioni ed Autorità di Governo Sportivo e con i loro rappresentanti
  1. I rapporti del PONTE FC con le Istituzioni e con le Autorità sportive, calcistiche e non, (F.I.G.C., Lega Calcio), nonché con i loro rappresentanti (giudici, arbitri, dirigenti, incaricati) sono intrattenuti esclusivamente da soggetti specificatamente incaricati dal PONTE FC, nel rispetto della normativa giuridica e dei regolamenti sportivi vigenti, nonché del “Fair Play”.
  • Art. 11 Rapporti con gli altri operatori del settore calcistico
  1. Il PONTE FC si astiene dall’assumere qualunque iniziativa nei confronti di altri operatori del settore, tesserati e non, siano essi calciatori, tecnici, agenti o procuratori, ecc., avente ad oggetto la sottoscrizione di accordi, la corresponsione di compensi o altri benefici per la compravendita di giocatori, in violazione delle disposizioni e dei regolamenti sportivi vigenti o in deroga ai principi di “Fair Play”, impegnandosi ad operare, per proprio conto, unicamente con soggetti qualificati.
  • Art. 12 Lotta al doping
  1. Il PONTE FC si adopera per la salvaguardia della salute dei giocatori e per la correttezza delle competizioni sportive e affinché i Destinatari si attengano alle norme dettate in materia di lotta al doping ed al divieto d’uso di sostanze non consentite.

 

 

CAPO III - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

  • Art. 13 Principi generali
  1. Il PONTE FC nello svolgimento delle relazioni d’affari si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
  • Art. 14 Tutela della concorrenza
  1. Il PONTE FC riconosce che una leale concorrenza costituisce un elemento premiante per lo sviluppo dell’attività.
  2. Ciascun Destinatario non pone in essere atti o comportamenti contrari ad una corretta e leale competizione tra le imprese.
  • Art. 15 Rapporti con fornitori

Il PONTE FC evita approvvigionamenti da fornitori che fanno ricorso al lavoro minorile.

  • Art. 16 Rapporti con Istituzioni, Autorità Pubbliche e Pubblici Funzionari

Il PONTE FC, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

 

CAPO IV - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

  • Art. 17
  1. Nell’ambito della propria attività, il PONTE FC si ispira al principio di tutela e salvaguardia dell’ambiente e persegue l’obiettivo di garantire la sicurezza e di salvaguardare la salute dei Destinatari, mediante le iniziative opportune a tal fine.

CAPO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

  • Art. 18
  1. Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni con le società del PONTE FC.
  2. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento con ogni conseguenza, anche in ordine alla risoluzione dell’accordo o dell’incarico e all’eventuale risarcimento dei danni.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

  • Art. 19
  1. Il presente Codice, è stato approvato dal Presidente dell’Associazione.
  2. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dalla Presidenza e Consiglio  e diffusa tempestivamente ai Destinatari.

Ponte San Nicolò 1 dicembre 2018.

 

Per approvazione Il Presidente